Separazione con negoziazione assistita: come funziona

Chiunque si sia rivolto ad un avvocato divorzista verona sa bene che per sciogliere i vincoli matrimoniali il primo passo da seguire è porre in essere una separazione. Il nostro ordinamento prevede due tipologie di separazione, la consensuale e la giudiziale. Nel primo caso i coniugi sono ampiamente concordi sul destino della loro vita coniugale e le tempistiche sono molto più celeri. Nel secondo caso ognuno dei coniugi cammina sulla propria strada e spesso tra loro si fanno la guerra. Nel contesto della separazione consensuale, vediamo come si esperisce una procedura per negoziazione assistita e cosa accade sia in caso di esito positivo che di esito negativo.

La separazione con negoziazione assistita

La negoziazione assistita è diventata una procedura preziosa atta a permettere una più veloce separazione dei due coniugi, risparmiando tempi e denaro. Il nostro ordinamento si converte alla negoziazione assistita con la legge 132/2014, attraverso la quale i coniugi possono dirsi ufficialmente separati nel giro di massimo tre mesi.

Ovviamente è una formula di separazione consensuale che evita la guerra tra i coniugi, fa risparmiare tempo e denaro. Con un accordo, la coppia decide come gestire da quel momento in poi il proprio rapporto, come suddividere l’affidamento della prole, chi va a vivere nella casa comune e tanto altro ancora. Tale tipologia di gestione del rapporto viene definita cogente dal punto di vista giuridico, il che vuol dire che se uno dei due non rispetta i termini dell’accordo, l’altro ex coniuge potrà adire le autorità giudiziarie per far sì che l’accordo si rispetti.

La procedura di negoziazione assistita

Da un punto di vista procedurale, la convenzione di negoziazione assistita viene disciplinata sempre dalla poc’anzi citata legge. Innanzitutto ognuno dei due coniugi deve avere il proprio avvocato. Pertanto il primo legale ad essere nominato da uno dei due coniugi, invita con lettera l’altro coniuge e il suo avvocato ad aderire alla convenzione. Vengono indicati giorno ora e luogo in cui porre in essere gli incontri e cominciare lo scambio reciproco in termini di accordo.

Per quanto infatti i due coniugi siano concordi sul contenuto dell’accordo, questo è un passo dovuto affinché venga considerata regolare la convenzione. Ad ogni modo, per un qualunque motivo, è possibile anche che il coniuge rifiuti di aderire alla negoziazione assistita. In tal caso non c’è molto da fare se non avviare una procedura di separazione giudiziale.

Quali sono le conclusioni di una procedura del genere

Per quanto attiene ai possibili esiti della negoziazione assistita le strade percorribili sono molteplici. Nel dato infatti il coniuge decida di recarsi all’appuntamento e cominciare gli scambi negoziali, gli scenari che si possono manifestare sono due. Nel primo caso, si giunge celermente ad un accordo, gli avvocati prendono atto degli scambi, redigono un verbale e stabiliscono le sorti del patto. In questo caso l’accordo andrà depositato presso la Procura della Repubblica al fine di avere il nulla osta (se la coppia non ha figli minori) o l’autorizzazione (in presenza di figli minorenni).

Tieni presente che se l’accordo tra marito e moglie non venga ritenuto valido nell’interesse della prole, la procura può anche respingere l’autorizzazione, quindi andrà a passare la patata bollente al tribunale competente, che convocherà le due parti in udienza. Se invece il nulla osta viene rilasciato, allora entro 10 giorni viene ufficialmente trascritta la separazione presso l’ufficio di stato civile. Tale trascrizione ha valore legale a tutti gli effetti, al pari del decreto di omologa e della sentenza di separazione, per cui sarà un vero e proprio titolo esecutivo.

Nel secondo caso può accadere che marito e moglie non riescano a trovare un’intesa, dunque gli avvocati documentano il disaccordo con esito negativo e seguiranno ognuno la propria strada.